Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali ricorso per cassazione annullamento del licenziamento cognizione del ricorso per cassazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, con sentenza in data 18/10/2018, applicava nei confronti di CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR, PESTILLI MATTEO, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
2 Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri correlati al rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
27201401) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, con sentenza in data 18/10/2018, applicava nei confronti di CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR, PESTILLI MATTEO, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP let. 2 Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri correlati al rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore t111DRA RECCHIONE , Il Pres nte SERGIe PAOLA (.1) 72,