Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36090/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR nato a FOGGIA il 10/04/1989 PESTILLI MATTEO nato a CERIGNOLA il 25/08/1984 avverso la sentenza del 18/10/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA5.t9 avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, con sentenza in data 18/10/2018, applicava nei confronti di CAROSIELLO ANTONIO JUNIOR, PESTILLI MATTEO, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP let. 2 Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri correlati al rispetto dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore t111DRA RECCHIONE , Il Pres nte SERGIe PAOLA (.1) 72,