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Ordinanza — n. 36089/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36089/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36089/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROV PETAR ILIEV nato il 30/11/1977 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svo ta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il/La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO, con sentenza in data 15/10/2020, applicava nei confronti di PETROV PETAR ILIEV la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020 Cc. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279842 - 01), kel caso in esame contrariamente a quanto dedotto la qualificazione giuridica della condotta come ricettazione risulta coerenete con la decrizione del fatto.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36089/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si ribadisce infatti che Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018 Ud. (dep. 04/09/2018 ) Rv. 273899 - 01).

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe violazione semplice della LCStr reato di pirateria della strada infrazione qualificata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il/La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO, con sentenza in data 15/10/2020, applicava nei confronti di PETROV PETAR ILIEV la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROV PETAR ILIEV nato il 30/11/1977 avverso la sentenza del 15/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svo ta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il/La GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO, con sentenza in data 15/10/2020, applicava nei confronti di PETROV PETAR ILIEV la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). (Sez. 5 - , Sentenza n. 33145 del 08/10/2020 Cc. (dep. 25/11/2020 ) Rv. 279842 - 01), kel caso in esame contrariamente a quanto dedotto la qualificazione giuridica della condotta come ricettazione risulta coerenete con la decrizione del fatto.

Si ribadisce infatti che Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018 Ud. (dep. 04/09/2018 ) Rv. 273899 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore