Ordinanza — n. 36088/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAMESTETER FABIO nato a MILANO il 26/10/1970 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 06/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIENA, in data 24/07/2019, nei confronti di CRAMESTETER FABIO in relazione al reato di cui all' art. 624 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di furto e violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica in relazione al delitto di rapina contestata al capo 3).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 660 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36088/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRAMESTETER FABIO nato a MILANO il 26/10/1970 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 06/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIENA, in data 24/07/2019, nei confronti di CRAMESTETER FABIO in relazione al reato di cui all' art. 624 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di furto e violazione di legge in relazione alla errata qualificazione giuridica in relazione al delitto di rapina contestata al capo 3).
Quanto al primo motivo: si rileva che il ricorrente insiste per una rivalutazione delle emergenze processuali che si risolva nella assegnazione di una capacità dimostrativa prevalente delle dichiarazioni della persona offesa rispetto alla evidenze tratte dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza (che dimostravano univocamente la consumazione del furto). Invero la doglianza si risolve nella propostalsi-rsel-ve-riciftrpfepostaidi una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.
Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae1 pertantoiad ogni censura in questa sede. Anche il secondo motivo che invoca una diversa qualificazione giuridica della condotta di rapina si risolve in una generica richiesta di rivalutazione delle prove e non si confronta con l'accurata e persuasiva motivazione della Corte territoriale, fondata sulla valorizzazione delle dichiarazioni della persona offese, ritenute univocamente indicative della sussistenza della minaccia, che era contestuale all'impossessamento: tale provvista probatoria veniva ritenuta idonea a sostenere l'inquadramento del fatto nel reato di rapina, non essendovi spazio per l'alternativo inquadramento nella fattispecie descritta dall'art. 660 cod. pen. proposto dalla difesa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021