Ordinanza — n. 36087/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADKOROKOUM EL MOSTAFA nato il 04/02/1971 avverso la sentenza del 04/03/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNOlato avviso alle par_ .-q udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SALERNO, con sentenza in data 04/03/2020, applicava nei confronti di NADKOROKOUM EL MOSTAFA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che la pena era stata determinata sulla base di una proposta diversa da quella sottoscritta ed accettata dall'imputato all'atto del conferimento della procura speciale. La doglianza è manifestamente infondata in quanto con il conferimento della procura speciale si conferisce al difensore l mandato a "trattare" la pena autonomamente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36087/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che la pena era stata determinata sulla base di una proposta diversa da quella sottoscritta ed accettata dall'imputato all'atto del conferimento della procura speciale. La doglianza è manifestamente infondata in quanto con il conferimento della procura speciale si conferisce al difensore l mandato a "trattare" la pena autonomamente.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADKOROKOUM EL MOSTAFA nato il 04/02/1971 avverso la sentenza del 04/03/2020 del GIP TRIBUNALE di SALERNOlato avviso alle par_ .-q udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di SALERNO, con sentenza in data 04/03/2020, applicava nei confronti di NADKOROKOUM EL MOSTAFA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo che la pena era stata determinata sulla base di una proposta diversa da quella sottoscritta ed accettata dall'imputato all'atto del conferimento della procura speciale. La doglianza è manifestamente infondata in quanto con il conferimento della procura speciale si conferisce al difensore l mandato a "trattare" la pena autonomamente.
Invero si ribadisce che in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, rientra nei compiti del giudice, a cui sia avanzata richiesta di patteggiamento da procuratore speciale in assenza dell'imputato, valutare ai sensi dell'art. 446, corna 5, cod. proc. pen., il contesto nel quale è maturata la richiesta dell'imputato non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza, ma per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata (Sez. 5 - , Sentenza n. 40498 del 01/07/2019 Cc. (dep. 03/10/2019 ) Rv. 277344 - 01) Nel caso in esame nessuna circostanza consente di ritenere viziata la volontà dell'imputato di conferire al difensore il mandato a patteggiare anche tenuto conto del fatto che la differenza tra la pena inflitta in concreto e quella il cui calcolo era allegato alla procura risulta identica quanto reclusione e divergente quanto alla multa di soli 100 euro.7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estenso