Ordinanza — n. 36086/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO BENITO nato a FOGGIA il 05/08/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 27/06/2019, nei confronti di PALUMBO BENITO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al bilanciamento tra circostanze. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si è confrontato con la consolidata giurisprudenza secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Cass.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Nel caso in esame la Corte di appello dava dettagliato e persuasivo conto delle ragioni che sostenevano la definizione del trattamento sanzionatorio e, quindi anche del bilanciamento tra circostanze. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO BENITO nato a FOGGIA il 05/08/1987 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 27/06/2019, nei confronti di PALUMBO BENITO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al bilanciamento tra circostanze. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non si è confrontato con la consolidata giurisprudenza secondo cui per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Cass.
Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Nel caso in esame la Corte di appello dava dettagliato e persuasivo conto delle ragioni che sostenevano la definizione del trattamento sanzionatorio e, quindi anche del bilanciamento tra circostanze. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore "ANDRA P,ECHIQNE Il Pre ente 1\1- SERGI