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Ordinanza — n. 36085/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36085/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36085/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VALENTINO nato a MODUGNO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI Fiato avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/06/2020, in applicazione dell'art. 599 bis c.p.p.parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2019, nei confronti di GIORDANO VALENTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre GIORDANO VALENTINO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 599 bis c.p, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p.parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2019, nei confronti di GIORDANO VALENTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre GIORDANO VALENTINO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato contratto di ristorazione violazione dell'obbligo di fedeltà risarcimento contrattuale del danno condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis c.p
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/06/2020, in applicazione dell'art. 599 bis c.p.p.parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2019, nei confronti di GIORDANO VALENTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO VALENTINO nato a MODUGNO il 15/02/1988 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI Fiato avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 08/06/2020, in applicazione dell'art. 599 bis c.p.p.parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2019, nei confronti di GIORDANO VALENTINO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Ricorre GIORDANO VALENTINO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio.

Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione de112art. 599 bis cod. proc. pen. contestando sia il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale, che la conferma della responsabilità, in questo caso in violazione dell'obbligo di rispettare la catena devolutiva (i motivi sulla responsabilità erano stati rinunciati in appello). Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201). la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ed al al trattamento sanzionatorio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ANDlyk)REC HIONE f\-9 O S í A3-17573 Gfnht Il P