Ordinanza — n. 36083/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE VINCENZO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 16/03/1969 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 19/10/2015, nei confronti di BARILE VINCENZO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato (sia in ordine all'elemento oggettivo della truffa che dell'elemento soggettivo della ricettazione) in ordine alla truffa contestata e violazione di legge in ordine al decorso del termine di prescrizione; si contestava inoltre la legittimità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero la Corte di merito offriva una motivazione accurata e persuasiva sia per escludere che il fatto contestato si risolvesse in un mero inadempimento civilistico, essendo caratterizzato da una condotta sicuramente fraudolenta, sia per dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARILE VINCENZO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 16/03/1969 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 19/10/2015, nei confronti di BARILE VINCENZO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato (sia in ordine all'elemento oggettivo della truffa che dell'elemento soggettivo della ricettazione) in ordine alla truffa contestata e violazione di legge in ordine al decorso del termine di prescrizione; si contestava inoltre la legittimità del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo che contesta la responsabilità è inammissibile in quanto si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Invero la Corte di merito offriva una motivazione accurata e persuasiva sia per escludere che il fatto contestato si risolvesse in un mero inadempimento civilistico, essendo caratterizzato da una condotta sicuramente fraudolenta, sia per dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
Contrariamente a quanto dedotto il termine di prescrizione non risulta decorso prima della sentenza di appello dato che la recidiva ex art 99 comma 4 veniva riconosciuta, circostanza che, unitamente alla causa di interruzione si prescrive in anni dieci. Le censure relative al trattamento sanzionatorio (a) sono generiche, (b) non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estenso