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Ordinanza — n. 36082/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36082/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36082/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCIANO GIOVANNI nato a TRAPANI il 20/02/1964 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 07/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 06/10/2016, nei confronti di BASCIANO GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della capacità di intendere e volere e al rigetto dell'istanza di "messa alla prova". Quanto al primo profilo la Corte di appello valorizzava persuasivamente gli esiti dell'accertamento peritale che avevano rilevato un deficit cognitivo di lieve entità / non idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e volere.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della capacità di intendere e volere e al rigetto dell'istanza di "messa alla prova". Quanto al primo profilo la Corte di appello valorizzava persuasivamente gli esiti dell'accertamento peritale che avevano rilevato un deficit cognitivo di lieve entità / non idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e volere.

Parole chiave

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deficit cognitivi incapacità di discernimento menomazione psichica scemata imputabilità responsabilità penale elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCIANO GIOVANNI nato a TRAPANI il 20/02/1964 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 07/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 06/10/2016, nei confronti di BASCIANO GIOVANNI in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della capacità di intendere e volere e al rigetto dell'istanza di "messa alla prova". Quanto al primo profilo la Corte di appello valorizzava persuasivamente gli esiti dell'accertamento peritale che avevano rilevato un deficit cognitivo di lieve entità / non idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e volere.

Quanto al secondo profilo: il rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova veniva ritenuta legittima e dunque confermata in ragione della rinnovata prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto (pag. 3 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore NDRA(EC 1-