Ordinanza — n. 36081/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE ALESSANDRO nato a SALERNO il 04/03/1971 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRM-0 La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 18/11/2016, nei confronti di SENATORE ALESSANDRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazione rese dal ricorrente al luogotenente Coppola non modifica la provvista probatoria posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità, fondata), essenzialmente sul fatto che il Senatore veniva sorpreso con la disponibilità del motoveicolo rubato e sulla mancanza di giustificazioni plausibile in ordine alla detenzione del mezzo (pag. 4 della sentenza impugnata). la motivazione contestata si presenta invece priva di vizi logici / coerente con le emergenze processuali 63 non risulta incisa dalle doglianze difensive(che si limitano a riproporre quelle già avanzate con liatto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimitài, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36081/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazione rese dal ricorrente al luogotenente Coppola non modifica la provvista probatoria posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità, fondata), essenzialmente sul fatto che il Senatore veniva sorpreso con la disponibilità del motoveicolo rubato e sulla mancanza di giustificazioni plausibile in ordine alla detenzione del mezzo (pag. 4 della sentenza impugnata). la motivazione contestata si presenta invece priva di vizi logici / coerente con le emergenze processuali 63 non risulta incisa dalle doglianze difensive(che si limitano a riproporre quelle già avanzate con liatto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimitài, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENATORE ALESSANDRO nato a SALERNO il 04/03/1971 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRM-0 La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 25/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO, in data 18/11/2016, nei confronti di SENATORE ALESSANDRO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto la riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazione rese dal ricorrente al luogotenente Coppola non modifica la provvista probatoria posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità, fondata), essenzialmente sul fatto che il Senatore veniva sorpreso con la disponibilità del motoveicolo rubato e sulla mancanza di giustificazioni plausibile in ordine alla detenzione del mezzo (pag. 4 della sentenza impugnata). la motivazione contestata si presenta invece priva di vizi logici / coerente con le emergenze processuali 63 non risulta incisa dalle doglianze difensive(che si limitano a riproporre quelle già avanzate con liatto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimitài, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Este