Ordinanza — n. 36080/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIE NICOLAE nato il 25/09/1990 avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA Eo avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO $ Il TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 10/12/2019, applicava nei confronti di DARIE NICOLAE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Ricorre DARIE NICOLAE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile: il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Ricorre DARIE NICOLAE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile: il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARIE NICOLAE nato il 25/09/1990 avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA Eo avviso alle parn udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO $ Il TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 10/12/2019, applicava nei confronti di DARIE NICOLAE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Ricorre DARIE NICOLAE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile: il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore 1J A j,1