Ordinanza — n. 36079/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINARO DAVIDE nato a CERIGNOLA il 10/02/1985 SIMONE COSIMO nato a CERIGNOLA il 09/04/1988 SIMONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/12/1992 avverso la sentenza del 01/06/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA2to avviso alle parD udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINARO DAVIDE nato a CERIGNOLA il 10/02/1985 SIMONE COSIMO nato a CERIGNOLA il 09/04/1988 SIMONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/12/1992 avverso la sentenza del 01/06/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA2to avviso alle parD udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARINARO DAVIDE nato a CERIGNOLA il 10/02/1985 SIMONE COSIMO nato a CERIGNOLA il 09/04/1988 SIMONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/12/1992 avverso la sentenza del 01/06/2020 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA2to avviso alle parD udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di FOGGIA, con sentenza in data 01/06/2020, applicava nei confronti di MARINARO DAVIDE, SIMONE COSIMO, SIMONE ANTONIO, la pena concordata dalle parti ex art.444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 648 CP let. 2 I ricorrenti a mezzo del difensore, chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile: il collegio ribadisce che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore tyANDR RECGHIONE ke_ Il Pr dente SER I PAOLA •O '. '