Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRAFFORTE RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 07/11/1974 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 31/01/2018, nei confronti di CONTRAFFORTE RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile sia perché si risolve nella richiesta di effettuare una nuova valutazione delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, sia perché è generico dato che contesta in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata invero dettagliata e persuasiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRAFFORTE RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 07/11/1974 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 31/01/2018, nei confronti di CONTRAFFORTE RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile sia perché si risolve nella richiesta di effettuare una nuova valutazione delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, sia perché è generico dato che contesta in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata invero dettagliata e persuasiva.
Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigli