Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRAFFORTE RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 07/11/1974 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 31/01/2018, nei confronti di CONTRAFFORTE RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile sia perché si risolve nella richiesta di effettuare una nuova valutazione delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, sia perché è generico dato che contesta in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata invero dettagliata e persuasiva.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione censure procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento atti impugnabili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRAFFORTE RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 07/11/1974 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 12/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 31/01/2018, nei confronti di CONTRAFFORTE RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato ed alla definizione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile sia perché si risolve nella richiesta di effettuare una nuova valutazione delle prove, esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, sia perché è generico dato che contesta in modo aspecifico la motivazione della sentenza impugnata invero dettagliata e persuasiva.

Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigli