Ordinanza — n. 36076/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARA ANNA nato a BRINDISI il 12/08/1963 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 18/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 01/02/2017, nei confronti di PAGLIARA ANNA in relazione al reato di cui alli art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputatq, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputatq, contestando sia la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che quella sulla identificazione del profitto. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36076/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la coneianna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARA ANNA nato a BRINDISI il 12/08/1963 avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 18/12/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 01/02/2017, nei confronti di PAGLIARA ANNA in relazione al reato di cui alli art. 646 CP Propone ricorso per cassazione l'imputatq, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputatq, contestando sia la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che quella sulla identificazione del profitto. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
La Corte territoriale con motivazione accurata e persuasiva giustificava la sussistenza di entrambi gli elementi censurati. Quanto al profitto veniva evidenziato che l'imputata, nel periodo in cui venivano contestate le appropriazioni, non aveva alcun titolo per procedere ad atti di autoliquidazione sicché si appropriava illecitamente delle somme di cui disponeva in qualità di amministratrice del condominio; quanto all'elemento soggettivo veniva evidenziato che i comportamenti contestati erano talmente eclatanti che escludevano implicitamente la buona fede (la ricorrente era stata sostituita con un nuovo ammininstratore ed era ben consapevole del suo difetto di legittimazione: pag. 4 della sentenza impugnata), La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la coneianna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore NDRÀ REC 1-ElIONE _R e .- Il Pre ente SER