Ordinanza — n. 36071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Savona aveva condannato Alessio Schivalocchi per aver violato, il 30 dicembre 2015, le prescrizioni inerenti all'avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Savona.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro afferenti al trattamento sanzionatorio, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino, Rv. 265283).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIVALOCCHI ALESSIO nato il 11/12/1992 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Savona aveva condannato Alessio Schivalocchi per aver violato, il 30 dicembre 2015, le prescrizioni inerenti all'avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore di Savona.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione in relazione alla misura della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro afferenti al trattamento sanzionatorio, in realtà sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Scaramozzino, Rv. 265283).
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey Rv. 258410). È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). 1.2. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Il giudice di appello, con argomentazione logicamente ineccepibile, afferma che la pena, in realtà assai modesta, appare congrua in relazione alla personalità dell'imputato, già condannato in precedenza per reati della stessa indole. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica.2.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 m