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Ordinanza — n. 36070/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 1.1. Nella motivazione della sentenza di appello simistate esposte, in modo esaustivo e privo di aporie logiche, che: la consapevolezza della mancanza, o avvenuta abrasione, del numero di matricola dell'arma portata in luogo pubblico dall'imputato (capo "a") si ricava dalla tipologia dell'arma, dal fatto che l'imputato l'aveva riposta sotto i vestiti con il relativo caricatore, dalla mancanza di alcuna giustificazione da parte dell'imputato; la configurabilità della ricettazione, in capo detentore, dell'arma clandestina (capo "b") è consolidata in giurisprudenza; nessun elemento probatorio consente di ipotizzare che l'abrasione sia stata operata dall'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In proposito, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868 - 01). 1.2.

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato contrabbando di guerra
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCIA MAURIZIO nato a PALERMO il 27/07/1960 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

ì 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva confermata la sentenza di primo grado con la quale l'odierno ricorrente sopra indicato era stato condannato per i reati ascrittigli, di porto in luogo pubblico di arma clandestina e di ricettazione della stessa.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen., con riguardo all'elemento soggettivo dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 1.1. Nella motivazione della sentenza di appello simistate esposte, in modo esaustivo e privo di aporie logiche, che: la consapevolezza della mancanza, o avvenuta abrasione, del numero di matricola dell'arma portata in luogo pubblico dall'imputato (capo "a") si ricava dalla tipologia dell'arma, dal fatto che l'imputato l'aveva riposta sotto i vestiti con il relativo caricatore, dalla mancanza di alcuna giustificazione da parte dell'imputato; la configurabilità della ricettazione, in capo detentore, dell'arma clandestina (capo "b") è consolidata in giurisprudenza; nessun elemento probatorio consente di ipotizzare che l'abrasione sia stata operata dall'imputato.

In proposito, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868 - 01). 1.2.

Pertanto, la sentenza impugnata risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE D EPOSt