Ordinanza — n. 36068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 5 novembre 2013, il Giudice di pace di Catania dichiarava Boning,Marianna responsabile del reato di lesione e la condannava alle sanzioni penali stimate conformi a giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile D'Aquila Lucia. In data 16 giugno 2015, il Tribunale di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Bonino Marianna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In merito alla citata documentazione, inoltre, è stato correttamente osservato che per scalfirne la valenza probatoria si sarebbe dovuto contestarne la veridicità. La decisione, quindi, risulta in linea con il dato normativo e con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, mentre le censure della ricorrente reclamano una rivalutazione che, anche alla luce della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è ammissibile nel caso di specie.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONINA MARIANNA nato a PATERNO il 13/05/1982 avverso la sentenza del 09/12/2019 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; 7" ! t
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 novembre 2013, il Giudice di pace di Catania dichiarava Boning,Marianna responsabile del reato di lesione e la condannava alle sanzioni penali stimate conformi a giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile D'Aquila Lucia.
2. In data 16 giugno 2015, il Tribunale di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Bonino Marianna.
3. Con sentenza del 16 giugno 2016, la Corte di cassazione annullava con rinvio il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania.
4. Con sentenza del 9 dicembre 2019, il Tribunale di Catania, in sede di rinvio, riformava la sentenza emessa in primo grado e dichiarava non doversi procedere in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; confermava la sentenza in ordine ai capi civili.
5. Avverso la citata sentenza, di definizione del giudizio di rinvio, la difesa della Bonina ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Nel caso ora in esame, il giudice del rinvio ha ancorato la propria decisione - rendendo una valutazione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità perché sostenuta da congrua motivazione non illogica - su alcuni elementi, fra i quali vanno segnalati la testimonianza resa dall'unico soggetto presente al momento del fatto e la documentazione medica a riscontro della lesione provocata alla parte civile.
In merito alla citata documentazione, inoltre, è stato correttamente osservato che per scalfirne la valenza probatoria si sarebbe dovuto contestarne la veridicità. La decisione, quindi, risulta in linea con il dato normativo e con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, mentre le censure della ricorrente reclamano una rivalutazione che, anche alla luce della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non è ammissibile nel caso di specie.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sénsi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,