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Ordinanza — n. 36067/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36067/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva dichiarato Rebroud Youssef responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione con la quale gli era stato imp-osto il divieto di tornare nel Comune di Udine.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché proposto su un tema non dedotto con i motivi di appello. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato spiegato che non si impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan allontanamento ripudiazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato spiegato che non si impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBROUB YOUSSEF nato il 22/09/1990 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; \ ••, .r 7

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva dichiarato Rebroud Youssef responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione con la quale gli era stato imp-osto il divieto di tornare nel Comune di Udine.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e perché proposto su un tema non dedotto con i motivi di appello. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato spiegato che non si impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Pertanto, nel caso di specie, non si riscontrano i vizi denunciati, avendo il giudice di merito compiutamente analizzato gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno del riconoscimento delle generiche - tra cui il comportamento tenuto dal Rebroub durante il controllo delle Autorità - ed avendo ritenuto detti elementi inidonei a incidere favorevolmente nei confronti dell'imputato, anche alla luce dei suoi numerosi precedenti penali. Per contro, il motivo di ricorso contiene dei tentativi - inammissibili in sede di legittimità - di proporre una rilettura, strumentale a una nuova ricostruzione, delle circostanze di fatto analizzate compiutamente in sede di merito.

Quanto, poi, alla questione relativa alla recidiva, deve notarsi, per un verso, che l'esclusione di tale aggravante è stata già stabilita dalla sentenza di primo grado, come indicato nella sentenza di appello; per altro verso, che, in ogni caso, la relativa censura non risulta dedotta con l'atto di appello, sicché anche tale motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il suo carattere di novità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESID