Ordinanza — n. 36058/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon t l'ordinanza di merito richiamata in epigrafe, in data 9 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avverso il provvedimento emesso dalla stessa Autorità in data 23 maggio 2019, con il quale era stata rigettata l'istanza di riabilitazione presentata dall'odierno ricorrente, sopra menzionato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36058/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVIO GUERRINO nato a ROMA il 02/08/1986 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con t l'ordinanza di merito richiamata in epigrafe, in data 9 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione avverso il provvedimento emesso dalla stessa Autorità in data 23 maggio 2019, con il quale era stata rigettata l'istanza di riabilitazione presentata dall'odierno ricorrente, sopra menzionato.
2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità, in quanto privo di alcuna correlazione con la logica giuridica posta alla base dell'ordinanza impugnata. Il ricorso, infatti, è integralmente ripetitivo di quello che, depositato il 4 ottobre 2019 avverso il citato provvedimento del Tribunale di sorveglianza datato 23 maggio 2019, era stato qualificato come opposizione da questa Corte, che l'aveva conseguentemente trasmesso al citato giudice di merito per la decisione. Il ricorso ora in esame non reca critiche specifiche delle ragioni in virtù delle quali il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'opposizione avverso il primo provvedimento.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. t
P.Q.M.
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2