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Ordinanza — n. 36057/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36057/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva dichiarata inammissibile, perché ritenuta reiterativa di precedente istanza rigettata, l'istanza presentata, in fase esecutiva, da Giovanni Vecchi, in relazione alla condanna che risultava inflitta in forza della sentenza della Corte di appello di Bologna emessa nei confronti del predetto il 12 settembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale domanda di revisione dell'asilo impugnazione di decisioni amministrative inverosimiglianza delle persecuzioni istanza di ricusazione tardiva esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECCHI GIOVANNI nato a REGGIO EMILIA il 20/10/1954 avverso l'ordinanza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva dichiarata inammissibile, perché ritenuta reiterativa di precedente istanza rigettata, l'istanza presentata, in fase esecutiva, da Giovanni Vecchi, in relazione alla condanna che risultava inflitta in forza della sentenza della Corte di appello di Bologna emessa nei confronti del predetto il 12 settembre 2020.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto privo di alcuna correlazione con la logica giuridica posta alla base del provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il ricorso, infatti, non offre alcun elemento specifico di critica avverso l'affermazione resa dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento qui impugnato, nel quale è chiaramente spiegato il carattere meramente ripropositivo - causa di inammissibilità - dell'istanza esaminata.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTE