Ordinanza — n. 36056/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BOCCETTA GIOVANNI nato a MESSINA il 23/08/1952 avverso l'ordinanza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto disallineato rispetto alla decisione e, comunque, manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non è incorso in alcun errore di diritto ma, proprio in applicazione delle disposizioni, previste dalla legge n. 241 del 2006, di concessione di indulto, ha correttamente disposto la revoca del precedente riconoscimento del beneficio, in considerazione del fatto che, con sentenza della Corte di appello di Roma in data 19 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 2 luglio 2019, il prevenuto è stato condannato alla pena di due anni, sei mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per reati commessi fino al 14 settembre 2006, cioè entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge citata.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere -'alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOS