Ordinanza — n. 36055/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, veniva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'odierno ricorrente, sopra menzionato, era stato condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato un bastone del tipo "mazzafrusto" con tre teste sferiche, strumento atto all'offesa personale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di responsabilità; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla particolare tenuità del fatto; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA IONEL nato il 07/03/1969 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, veniva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado con la quale l'odierno ricorrente, sopra menzionato, era stato condannato per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato un bastone del tipo "mazzafrusto" con tre teste sferiche, strumento atto all'offesa personale.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen., con riferimento alla declaratoria di responsabilità; alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla particolare tenuità del fatto; alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché proposto, peraltro in modo generico, per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere deduzioni in punto di fatto. 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudice del merito, infatti, ha tenuto conto del dato normativo e dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo le ragioni in virtù delle quali ha escluso la particolare tenuità del fatto (avuto riguardo alla particolare pericolosità e alla non facile reperibilità dell'arma) e ha negato le circostanze attenuanti generiche (avuto riguardo ad elementi come l'offensività della condotta). 1.3.
La sentenza impugnata risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1