Ordinanza — n. 36053/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale Rosario Innocente era stato condannato per l'omesso versamento della cauzione connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era stato sottoposto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTE ROSARIO nato a POZZUOLI il 13/02/1969 avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale Rosario Innocente era stato condannato per l'omesso versamento della cauzione connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era stato sottoposto.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto sprovvisto di concreta specificità e pertinenza censoria e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle censure. Il ricorrente, infatti, nón ha esposto argomentazioni idonee a far ritenere che la sentenza impugnata, con la quale è stata ritenuta l'inammissibilità dell'atto di appello, sia affetta da alcun vizio di legittimità.
2. Per completezza, è opportuno evidenziare che il giudice di appello, con argomentazioni logicamente ineccepibili, e senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto in evidenza gli elementi in base ai quali ha ritenuto la genericità dell'impugnazione rivoltagli.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL