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Ordinanza — n. 36052/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai due reati di associazione mafiosa per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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doppia punibilità concorso ideale organizzazione criminale reiterazione di reati penali appartenenza a una banda affiliazione alle casse

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIOLLA ANTONIO nato a GRUMO NEVANO il 02/01/1980 avverso l'ordinanza del 11/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse del ricorrente ivi indicato, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai due reati di associazione mafiosa per i quali era stato condannato con sentenze divenute irrevocabili.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto.

2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato fra l'altro, in modo plausibile, fe FL33:Itw, che il Paciolla, dopo il suo passaggio dal clan D'agostino-Silvestre al clan Puca, svolgeva un ruolo completamente differente rispetto a quello originariamente ricoperto al momento della sua affiliazione al primo clan; che i clan erano indipendenti l'uno dall'altro, anche se legati da motivi di natura economica; che il passaggio da un clan all'altro non può essere prevedibile al momento della prima affiliazione; che i reati sono stati commessi in concorso con soggetti diversi.

Coerentemente con tali osservazioni, il giudice dell'esecuzione ha escluso che sussista la prova dell'esistenza di un comune disegno criminoso tra i reati. 2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R