Ordinanza — n. 36050/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Attilio Vittorio Violi ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, recante il rigetto del suo reclamo proposto avverso decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente il regime detentivo differenziato disciplinato dall'art. 41-bis ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta inammissibile, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità; riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; riguardante violazioni palesemente smentite dagli atti processuali. È opportuno sottolineare che l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce le modalità per l'adozione dei provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato e delle relative proroghe.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLI ATTILIO VITTORIO nato a FERRUZZANO il 11/06/1963 avverso l'ordinanza del 09/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Attilio Vittorio Violi ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, recante il rigetto del suo reclamo proposto avverso decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente il regime detentivo differenziato disciplinato dall'art. 41-bis ord. pen.
2. Con il ricorso per cassazione si lamentano vizi presentati come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta inammissibile, perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità; riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; riguardante violazioni palesemente smentite dagli atti processuali. È opportuno sottolineare che l'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce le modalità per l'adozione dei provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato e delle relative proroghe.
L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sex/es del novellato art. 41-bis ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della sussistenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della misura in oggetto.
Deve osservarsi, peraltro, che, ai fini della applicazione della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41 -bis, comma 2, ord. pen., e della relativa proroga, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti.
La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così d