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Ordinanza — n. 36049/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, veniva rigettato il reclamo proposto dal detenuto odierno ricorrente, sopra menzionato, avverso il provvedimento di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la sua richiesta tendente ad ottenere il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. per taluni periodi di detenzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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indennità per detenzione risarcimento alle vittime di reati pena residua restituzione di prestazioni complementari restituzione del termine misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VETRANO ANNUNZIATO nato a CATANZARO il 15/08/1951 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; /

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, veniva rigettato il reclamo proposto dal detenuto odierno ricorrente, sopra menzionato, avverso il provvedimento di primo grado che aveva accolto solo parzialmente la sua richiesta tendente ad ottenere il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. per taluni periodi di detenzione.

2. La difesa del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile, risolvendosi in motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. L'ordinanza ora impugnata è priva dei vizi denunciati, poiché il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e ha congruamente spiegato - per quanto qui di interesse - per quali ragioni il rimedio risarcitorio invocato dall'interessato non può essere riconosciuto con riferimento a periodi di detenzione ulteriori rispetto a quelli già considerati dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento di primo grado. L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, qui impugnata, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.lì

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE ax..3,4