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Ordinanza — n. 36046/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36046/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36046/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta nell'interesse del condannato Salvatore Costanzo. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando mancanza di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36046/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta nell'interesse del condannato Salvatore Costanzo. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando mancanza di motivazione.

Parole chiave

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trattamento residenziale delle dipendenze tossicodipendenza collocamento per trattamento disintossicante cura psichiatrica economicità del trattamento allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO SALVATORE nato a CATANIA il 24/12/1984 avverso l'ordinanza del 28/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza di affidamento terapeutico, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, proposta nell'interesse del condannato Salvatore Costanzo.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando mancanza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere •esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, in relazione al giudizio di inidoneità della misura richiesta.

Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta da Salvatore Costanzo, volta ad ottenere la misura dell'affidamento terapeutico. Il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente affermato che il rischio di ricadute nell'uso di droghe da parte del condannato e l'assenza di prospettive risocializzanti non consentono di esprimere un giudizio di sufficiente affidabilità ai fini della corretta gestione della suddetta misura alternativa. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato • deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaZ1,0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE