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Ordinanza — n. 36045/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36045/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36045/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico 'Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 655 cod. proc. pen, art. 674 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia reso motivazione solo apparente in relazione alla valutazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale che erano state rappresentate con memoria difensiva, concernenti - in relazione agli artt. 3, 27, comma 2, 112, 117, Cost. 5 e 6 CEDU - l'art. 3 legge n. 241 del 2006, l'art. 655 cod. proc. pen., l'art. 674 cod. proc. pen., l'art. 172, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono che la revoca dell'indulto debba essere pronunciata in termini ragionevoli.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità motivi di revisione revoca della sospensione condizionale revoca dell'esecutore testamentario tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 655 cod. proc. pen
241 del 2006, l'art. 655 cod. proc. pen., l'art.
art. 674 cod. proc. pen
pen., l'art. 674 cod. proc. pen., l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CICERO FRANCESCO nato a PALERMO il 25/02/1953 avverso l'ordinanza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; è

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico 'Ministero, il beneficio dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 2006, che era stato riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente, sopra indicato, con precedente ordinanza.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia reso motivazione solo apparente in relazione alla valutazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale che erano state rappresentate con memoria difensiva, concernenti - in relazione agli artt. 3, 27, comma 2, 112, 117, Cost. 5 e 6 CEDU - l'art. 3 legge n. 241 del 2006, l'art. 655 cod. proc. pen., l'art. 674 cod. proc. pen., l'art. 172, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono che la revoca dell'indulto debba essere pronunciata in termini ragionevoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrui ed esaustivi argomenti giuridici. Il giudice dell'esecuzione ha reso la valutazione di manifesta infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale non in modo apodittico o su base motivazionale apparente, ma in virtù del congruo rilievo che la revoca dell'indulto ha portata meramente dichiarativa. E da ciò deriva che non possa invocarsi la violazione delle citate norme costituzionali in conseguenza della mancata previsione, nelle norme di legge ordinaria, di un tempo ragionevole per provvedere alla declaratoria di revoca, peraltro priva di conseguenze favorevoli per il condannato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10