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Ordinanza — n. 36044/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36044/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36044/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente, sopra indicato, in relazione a una sentenza di condanna.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36044/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena sia stato depositato dopo oltre un anno dall'udienza in camera di consiglio e sia stato notificato il giorno successivo al deposito.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico revoca della sospensione condizionale termine di sospensione rinvio del dibattimento censure tardive disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo .
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADIK MOUNIR nato il 30/08/1983 avverso l'ordinanza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierno ricorrente, sopra indicato, in relazione a una sentenza di condanna.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena sia stato depositato dopo oltre un anno dall'udienza in camera di consiglio e sia stato notificato il giorno successivo al deposito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Nessuna norma, infatti, prevede alcuna sanzione processuale in conseguenza della situazione rappresentata dal ricorrente in ordine ai tempi di deposito e notifica della ordinanza di revoca della sospensione condizionale.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo . dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 20