Ordinanza — n. 36043/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIGEMMA NICO nato a ROMA il 25/03/1990 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza - presentata dall'odierno ricorrente ivi indicato, sottoposto a custodia cautelare in carcere - volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di colloqui con dei familiari. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIGEMMA NICO nato a ROMA il 25/03/1990 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
• Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza - presentata dall'odierno ricorrente ivi indicato, sottoposto a custodia cautelare in carcere - volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di colloqui con dei familiari. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva che, in base agli atti, l'autorizzazione richiesta è stata emessa, dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021.