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Ordinanza — n. 36042/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANNANTONIO FLAVIA nato a ROMA il 17/06/1981 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza - presentata dall'odierna ricorrente ivi indicata, sottoposta a custodia cautelare in carcere - volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di colloqui con la sorella. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritti del detenuto sospensione del diritto di visita regime penitenziario capacità di subire la carcerazione rigore per motivi familiari corrispondenza con il difensore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIANNANTONIO FLAVIA nato a ROMA il 17/06/1981 avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; L

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza - presentata dall'odierna ricorrente ivi indicata, sottoposta a custodia cautelare in carcere - volta a ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di colloqui con la sorella. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art.606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio rileva che, in base agli atti, l'autorizzazione richiesta è stata emessa, dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGL