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Ordinanza — n. 36040/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36040/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36040/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva rigettata l'istanza proposta dall'odierno ricorrente ivi menzionato, tendente ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prescrizione della pena assistenza riabilitativa riesame dell'entità pena sanzioni penali revisione della sentenza penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVOLI DAVIDE nato a CASTELNOVO NE' MONTI il 11/04/1987 avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva rigettata l'istanza proposta dall'odierno ricorrente ivi menzionato, tendente ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basat& su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, in relazione al giudizio di inidoneità delle misure richieste.

Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza volta ad ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza ha ricordato che nel periodo durante il quale è stato sottoposto ad affidamento terapeutico in via provvisoria, il condannato si è reso responsabile di un'aggressione fisica ai danni di una persona alla quale ha sferrato un pugno. Sulla base di tale dato, il Tribunale di sorveglianza ha plausibilmente evidenziato che non sussistono le condizioni per un percorso di esecuzione penale esterna, perché il condannato ha già dimostrato di essere persona inaffidabile, incapace di gestire fuori dal contesto carcerario gli spazi di autonomia concessi.

Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro