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Ordinanza — n. 36039/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36039/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione dall'odierno ricorrente ivi menzionato, volta ad ottenere la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza di merito indicata in atti. L'istanza invocava l'applicazione: sia della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima di otto anziché di sei anni di reclusione; sia della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma,cod. pen., che prevedeva l'obbligatorietà della recidiva.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena alleggerimento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
309, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di anni sei, la pena irrogata, anche se concordata in appello ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRULLO SALVATORE nato a CATANIA il 01/01/1951 avverso l'ordinanza del 15/05/2020 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata l'istanza proposta al giudice dell'esecuzione dall'odierno ricorrente ivi menzionato, volta ad ottenere la rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza di merito indicata in atti. L'istanza invocava l'applicazione: sia della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima di otto anziché di sei anni di reclusione; sia della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma,cod. pen., che prevedeva l'obbligatorietà della recidiva.

2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla richiesta incidentale di modifica della condanna irrogata. Afferma che si deve tener conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 40 del 2019 e n. 185 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo vigente alla data del fatto e con i criteri di calcolo della pena posti alla base della sentenza di condanna. 1.1. In tema di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di anni sei, la pena irrogata, anche se concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte del giudice del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti per la rideterminazione della pena. (Sez. 4, n. 31875 del 27/06/2019, Mahzoum M., Rv. 276706). 1.2.

L'ordinanza ora impugnata risulta immune dai vizi denunciati, poiché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha spiegato in modo congruo le ragioni del rigetto. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ineccepibilmente chiarito che in fase di cognizione la pena venne rideterminata in esito al giudizio di appello già muovendo dal minimo di sei annidi reclusione, così come poi previsto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Inoltre, dagli atti emerge che la recidiva, pur ritenuta, non fu applicata.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1