Ordinanza — n. 36038/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata la cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato, e veniva applicata, in sostituzione, la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALMI YASSINE nato a PORRETTA TERME il 01/04/1990 avverso l'ordinanza del 02/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, veniva dichiarata la cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa precedentemente al condannato odierno ricorrente ivi menzionato, e veniva applicata, in sostituzione, la misura alternativa della detenzione domiciliare.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, sia perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, sia perché afferenti a violazioni di legge sostanziale basata_ su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di disporre la cessazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di sorveglianza ha plausibilmente evidenziato le ragioni della decisione, esprimendo un giudizio altamente negativo sul comportamento scomposto, oppositivo e offensivo tenuto nei confronti dei carabinieri dal condannato, che era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marz