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Ordinanza — n. 36037/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36037/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettato il reclamo proposto dall'odierno ricorrente ivi indicato - detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. - avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza competente aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata a detto detenuto.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36037/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre sottolineare che la disciplina delle limitazioni e dei controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dall'art. 18-ter ord. pen., introdotto dall'art. 1 legge n. 95 del 2004. La disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure (visto di controllo) disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento previsti dal comma 5, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto (comma 1), e in forza di decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto (comma 3).

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza corrispondenza con il difensore minaccia contro le autorità regime penitenziario detenzione in stato d'isolamento assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
La difesa del citato detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
pen., trovano applicazione le disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 05/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettato il reclamo proposto dall'odierno ricorrente ivi indicato - detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. - avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza competente aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata a detto detenuto.

2. La difesa del citato detenuto ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile perché riguardante motivo manifestamente infondato in quanto afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che il potere del magistrato di sorveglianza di disporre il trattenimento della corrispondenza indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975 n. 354, ord. pen., è diretto ad evitare pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre che ad impedire contatti con l'esterno ritenuti pericolosi perché attinenti a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, indipendentemente dalla commissione di fatti integranti reato, ben potendo il pericolo derivare anche da condotte che non hanno raggiunto la soglia della punibilità o che non sono specificamente previste come reato dalla legge penale (Sez. 1, n. 1054 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242810).

Occorre sottolineare che la disciplina delle limitazioni e dei controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dall'art. 18-ter ord. pen., introdotto dall'art. 1 legge n. 95 del 2004. La disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e le censure (visto di controllo) disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento previsti dal comma 5, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto (comma 1), e in forza di decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto (comma 3).

Relativamente alla procedura da seguire ove sia proposto reclamo avverso detti provvedimenti, il comma 6 del medesimo articolo prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell'iter delineato dall'ar't. 14-ter ord. pen., trovano applicazione le disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen. e, per espresso richiamo di detta norma, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni. La norma di cui al richiamato art. 18-ter ord. pen., inoltre, deve essere coordinata con l'art. 41-bis, comma 2, ord. pen., che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime penitenziario differenziato, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con le organizzazioni criminali esterne, di cui sia ritenuto ancora intraneo.

Nel caso in esame, non risulta violata alcuna norma relativa alla procedura e l'ordinanza impugnata presenta adeguata e logica motivazione dalla quale emergono le ragioni per le quali il giudice di merito ha ritenuto legittimo il provvedimento limitativo nei confronti del citato detenuto. Il Tribunale di sorveglianza, ad avviso di questa Corte, ha compiuto un'attenta valutazione comparativa degli interessi costituzionalmente rilevanti, pervenendo alla conclusione che sussistono concrete esigenze preventive da ritenersi prevalenti sul diritto del detenuto a comunicare mediante corrispondenza.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 marzo 2021. IL CONSIGL