Ordinanza — n. 36031/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFERI GIUSEPPE nato a GELA il 26/06/1963 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Giuseppe Alferi ha chiesto l'annullamento del provvedimento di merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 18 giugno 2020, recante il rigetto del reclamo proposto avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia, concernente la proroga della sospensione di alcune regole di trattamento penitenziario, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. Nel ricorso per cassazione si deduce erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., nonché omessa motivazione nella misura in cui il Tribunale di sorveglianza, non argomentando in ordine alla persistente operatività del gruppo Alferi, né sull'attuale esistenza di rapporti tra il ricorrente e l'associazione criminale, ha reso, sulla permanenza delle eccezionali ragioni di sicurezza, una motivazione solo apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e perché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".
L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, la verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza della proroga della misura in oggetto.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale, alla luce: delle sentenze di condanna e dei provvedimenti a carico dell'Alferi; del suo ruolo di capo e promotore del clan di appartenenza - avente natura trasversale e svolgente attività nell'interesse di altre associazioni, come Cosa Nostra e Stidda; della perdurante attività del suo gruppo criminale, testimoniata dai recenti arresti e operazioni effettuati dalla polizia nei confronti di soggetti appartenenti alla consorteria o comunque alla stessa molto vicini; dell'assenza di segni di dissociazione dall'ambiente mafioso o, comunque, sintomatici di un mutamento del suo ruolo apicale nel gruppo.
Tutti questi elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di una ripresa di contatti, da parte del ricorrente, con il clan di appartenenza, e sono stati pertanto valorizzati, secondo un ragionamento logico e nel rispetto della disciplina di riferimento, al fine di giustificare le ulteriori restrizioni trattamentali. La motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, non è dunque colpita dalle non fondate censure proposte dal ricorrente, solo formalmente ricollegate ad assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente riguardanti profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla