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Ordinanza — n. 36029/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36029/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36029/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Greco Giuseppe avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 3 aprile 2019, con il quale era stata applicata nei confronti del Greco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36029/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente violazione grave delle norme della circolazione corsa di controllo esame d'idoneità alla guida contravvenzione alla circolazione grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a GIARRE il 23/09/1986 avverso il decreto del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Catania rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Greco Giuseppe avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 3 aprile 2019, con il quale era stata applicata nei confronti del Greco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno.

2. Il difensore del Greco ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. I giudici di merito hanno posto a fondamento dell'applicazione della misura di prevenzione a carico del ricorrente una serie di condotte criminose e di altri elementi - come la frequentazione di soggetti pregiudicati - che, in realtà, non sono da collocarsi nel periodo indicato nel provvedimento impugnato. Dal 2016, infatti, il Greco ha cambiato stile di vita, iniziando a lavorare come autotrasportatore, e la misura di sorveglianza speciale irrogata tra il 2019 e il 2020, comportando la perdita della patente di guida, risulterebbe del tutto inattuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto e perché riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 1.2. È opportuno ricordare che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) e non si estende al controllo del percorso giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente e sia configurabile, per questo, una violazione di legge (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263;

Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). 1.3. Il giudice di merito, nel confermare il decreto del Tribunale di Catania del 3 aprile 2019, ha reso una motivazione piana e congrua. La Corte di appello ha evidenziato Vesistenza, a carico del Greco, di condanne e di precedenti penali, e ne ha sottolineato la consecutività, sintomatica della tendenza a commettere reati e della pericolosità sociale del ricorrente. Ha altresì osservato che il Greco ha persistito con tale condotta di vita nonostante l'avviso orale del Questore di Catania del 10 febbraio 2011.

Il giudizio di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura applicata risultano dunque basati sulla opportuna valorizzazione dei precedenti penali del Greco, dai quali è stata correttamente dedotta la sua abitudine a vivere dei proventi di condotte illecite. 1.4. Tanto premesso, deve notarsi che il ricorso solo formalmente postula erronea applicazione di legge, ma si risolve in realtà in una inammissibile critica alla motivazione posta a fondamento della decisione impugnata e chiede - in modo parimenti inammissibile - il riesame nel merito della vicenda oggetto di valutazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESK b