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Ordinanza — n. 36028/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36028/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36028/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché il giudice del merito ha dato atto congruamente delle ragioni poste alla base della decisione, spiegando, fra l'altro, che le misure richieste non possono essere concesse perché il percorso intrapreso dal detenuto in carcere è ancora da consolidare, ed è necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. La motivazione del provvedimento impugnato è coerente e immune da vizi logici sotto tutti i profili rilevanti della causa. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni alla base della decisione.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36028/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso, pur tenendo conto dei motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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scarcerazione liberazione condizionale riabilitazione pericolo di reiterazione motivi soggettivi successivi alla fuga svincolo della cittadinanza

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Nel ricorso per cassazione si deducono vizi presentati come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLACI FRANCESCO nato a CATANIA il 19/12/1969 avverso l'ordinanza del 17/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Francesco Squillaci ha chiesto l'annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, emesso il 17 giugno 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, recante il rigetto delle istanze volte ad ottenere la liberazione condizionale e la detenzione domiciliare. Nel ricorso per cassazione si deducono vizi presentati come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché il giudice del merito ha dato atto congruamente delle ragioni poste alla base della decisione, spiegando, fra l'altro, che le misure richieste non possono essere concesse perché il percorso intrapreso dal detenuto in carcere è ancora da consolidare, ed è necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. La motivazione del provvedimento impugnato è coerente e immune da vizi logici sotto tutti i profili rilevanti della causa. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni alla base della decisione.

Di contro, l'atto di ricorso, come sopra anticipato, si risolve in realtà nella richiesta di riesame nel merito. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.

2. In conclusione, il ricorso, pur tenendo conto dei motivi aggiunti, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE I