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Ordinanza — n. 36027/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36027/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36027/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO CATENO nato a GIARRE il 09/11/1981 avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; • Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Mancuso Cateno) vvern 44,4c A 6i, 0,4A 4: Deliqofrg Doi4Muniz E4V614iritzlcrt , La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato il positivo comportamento inframurario tenuto dal detenuto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta nell'interesse del Mancuso, volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio socialeut 1),(511,Zrj j.

Parole chiave

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lavoro del detenuto mantenimento della carcerazione preventiva assistenza riabilitativa dipendenza dall'assistenza sociale attitudine all'integrazione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO CATENO nato a GIARRE il 09/11/1981 avverso l'ordinanza del 20/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; •

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Mancuso Cateno) vvern 44,4c A 6i, 0,4A 4: Deliqofrg Doi4Muniz E4V614iritzlcrt , La difesa dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia considerato il positivo comportamento inframurario tenuto dal detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito vizio della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Nel caso in esame, il giudice di merito non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza proposta nell'interesse del Mancuso, volta ad ottenere la misura dell'affidamento in prova al servizio socialeut 1),(511,Zrj j.

Il Tribunale di sorveglianza ha opportunamente evidenziato la particolare gravità dei reati commessi dal ricorrente e la circostanza che lo stesso è solito accompagnarsi con soggetti pregiudicati; inoltre, i giudici hanno osservato che non è stata riscontrata una effettiva evoluzione del trattamento rieducativo del detenuto. Di conseguenza, Io stesso è stato ritenuto, secondo un ragionamento corretto e privo di illogicità, non ancora maturo per la concessione di un beneficio come quello invocato, caratterizzato da un ampio margine di libertà/ we 1k j`d ere ‘A rt'f D U4 nge ei , In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 2 //(

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL