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Ordinanza — n. 36026/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36026/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36026/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTITO SERGIO nato a PALERMITI il 22/02/1969 avverso la sentenza del 23/10/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; I Il difensore di Sergio Sestito ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa da questa Corte, Sezione Quinta Penale, il 23 ottobre 2019, recante la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2018 dalla Corte di assise di appello di Milano. Nel ricorso straordinario ora in esame si sostiene che questa Corte, nel citato provvedimento di legittimità, sia incorsa in errore percettivo nella valutazione del motivo del ricorso ivi valutato, con il quale era stata dedotta la mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36026/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Per il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, con influenza sul processo formativo della volontà, viziato da inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore (Sez.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione perseguimento penale in via sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Per il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTITO SERGIO nato a PALERMITI il 22/02/1969 avverso la sentenza del 23/10/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; I

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Sergio Sestito ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa da questa Corte, Sezione Quinta Penale, il 23 ottobre 2019, recante la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa il 15 ottobre 2018 dalla Corte di assise di appello di Milano. Nel ricorso straordinario ora in esame si sostiene che questa Corte, nel citato provvedimento di legittimità, sia incorsa in errore percettivo nella valutazione del motivo del ricorso ivi valutato, con il quale era stata dedotta la mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Per il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, con influenza sul processo formativo della volontà, viziato da inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore (Sez.

Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221280). Si è precisato, altresì, che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, Corsini, Rv. 250527). Nel caso ora in esame le doglianze contenute nel ricorso ora in esame sono presentati, già nella prospettazione difensiva, come errori valutativi e, pertanto, si collocano al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nell'importo indicato nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 febbraio