Ordinanza — n. 36025/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava integralmente la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia in data 5 aprile 2019, con cui Abboud Atef era stato condannato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato perché riguardante l'ingresso di più di cinque persone e perché commesso al fine di trarre profitto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36025/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per identità di ratio, il principio va esteso al giudizio di comparazione fra le circostanze di segno opposto, previsto dall'art. 69 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, in proposito, che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272460).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBOUD ATEF nato il 18/08/1987 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava integralmente la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia in data 5 aprile 2019, con cui Abboud Atef era stato condannato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato perché riguardante l'ingresso di più di cinque persone e perché commesso al fine di trarre profitto.
2. La difesa dell'Abboud ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in un unico motivo in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro afferenti al trattamento sanzionatorio, in realtà sorretto da sufficiente e 'non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419).
Per identità di ratio, il principio va esteso al giudizio di comparazione fra le circostanze di segno opposto, previsto dall'art. 69 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, in proposito, che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272460).
È stato anche precisato che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415). 11J kuft.51-1 en:L. AhAtiAtio, P fittirtiP1 ritaq017, DI ‘'£2 u) Ilosupiq 1.3. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali.
Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che, dopo aver ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno reputato di non poterle riconoscere in regime di equivalenza o di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ostando in tal senso l'esistenza di più circostanze di quest'ultimo tipo. Inoltre, è stato evidenziato: che sono stati irrogati il minimo della pena consentito e il minimo di aumento imposto dall'aggravante della finalità di profitto; che le attenuanti generiche sono state concesse in misura pressoché massima; che il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato in modo particolare la richiesta del rito alternativo.
Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d