Ordinanza — n. 36024/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe l'odierno ricorrente, ivi indicato, veniva condannato per il reato di molestia. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso si afferma che il riconoscimento della recidiva non sia sorretto da motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36024/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso si afferma che il riconoscimento della recidiva non sia sorretto da motivazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI MARIANO nato a ORTIGNANO RAGGIOLO il 05/04/1960 avverso la sentenza del 12/11/2019 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe l'odierno ricorrente, ivi indicato, veniva condannato per il reato di molestia.
2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso si afferma che il riconoscimento della recidiva non sia sorretto da motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il giudice del merito ha dato atto congruamente delle risultanze probatorie a fondamento della decisione, consistenti, in particolare, da deposizioni testimoniali. La sentenza di condanna spiega che da tali fonti probatorie è emerso che da utenze telefoniche riconducibili all'imputato sono state compiute delle telefonate moleste.
La motivazione del provvedimento impugnato è coerente e immune da vizi logici sotto tutti i profili rilevanti della causa. Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo adeguato le ragioni alla base della decisione. Di contro, l'atto di ricorso, come sopra anticipato, si risolve in realtà nella richiesta di riesame nel merito della vicenda giudicata. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbr