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Ordinanza — n. 36023/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and correct legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36023/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it relied on mere factual complaints rather than legal errors. The defense argued for a different legal qualification and the denial of general mitigating circumstances, but the lower court correctly applied the criminal code and justified the sentence based on the violent context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based solely on factual complaints or if the lower court correctly qualified the act and provided sufficient motivation for the penalty, as mere dissatisfaction with the outcome does not constitute a ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints legal qualification mitigating circumstances court costs criminal procedure Cassation Court violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 13 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - Waychey
Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - Biancofiore
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - Alba
Sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINALI ALESSIO nato a REGGIO EMILIA il 15/12/1977 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Chinali Alessio per il reato di detenzione illegale di un fucile e delle relative munizioni.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il giudice ha correttamente ricondotto alla norma incriminatrice contestata il comportamento dell'imputato, analizzandone sia la componente oggettiva, sia quella soggettiva. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410); inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;

Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691). In applicazione dei predetti principi, la motivazione resa nel provvedimento impugnato deve ritenersi congrua e sorretta da logiche argomentazioni, in quanto il giudice ha rilevato, fra l'altro, come il contesto di violenza nel quale il reato è stato commesso osta al riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PR )1 S