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Ordinanza — n. 36020/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36020/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36020/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Claudio Rasetti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 4 luglio 2018, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione, cui era sottoposto, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36020/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrui ed esaustivi argomenti giuridici. Il ricorrente invoca l'applicazione del principio, fissato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito non possa configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez.

Parole chiave

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durata del soggiorno carcerazione preventiva eccessiva riesame della carcerazione preventiva mantenimento della carcerazione di sicurezza fermo di breve durata pericolo di reiterazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASETTI CLAUDIO nato a ROMA il 04/01/1955 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Claudio Rasetti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 4 luglio 2018, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione della misura di prevenzione, cui era sottoposto, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma.

2. Il difensore del Rasetti ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. I giudici di merito avrebbero dovuto ritenere applicabile anche al caso di specie la sentenza Sez. Un., n. 51407 del 25 giugno 2018, e verificare se, a seguito di cinque mesi di detenzione, persistesse il requisito della pericolosità sociale dell'imputato. Cinque mesi di detenzione, infatti, comportando la partecipazione all'opera di rieducazione, sono rilevanti. Nel provvedimento impugnato, invece, non è spiegato per quale ragione cinque mesi debbano essere considerati un periodo di breve durata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con congrui ed esaustivi argomenti giuridici. Il ricorrente invoca l'applicazione del principio, fissato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito non possa configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952). Ebbene, poiché è lo stesso d.lgs. n. 159 del 2011 che, all'art. 14, comma 2 -ter - introdotto dall'art. 4, comma 1, I. 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia - a stabilire che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di una pena che si sia protratta per almeno due anni, non si riscontrano i vizi denunciati, trattandosi, nel caso di specie, di un periodo detentivo inferiore a cinque mesi.

Il giudice di merito ha, pertanto, applicato correttamente la disciplina in questione, nel rispetto della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESI