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Ordinanza — n. 36019/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36019/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36019/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 7 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Grasso Stefano Maurizio per il reato di porto di armi. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36019/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di 'diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti reati violenti contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO STEFANO MAURIZIO nato a AVELLINO il 15/06/1987 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 7 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Grasso Stefano Maurizio per il reato di porto di armi.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. In Materia di porto abusivo di armi, è stato spiegato che costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, Sentenza n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242) Nel caso di specie, la motivazione resa nel provvedimento impugnato risulta congrua e lineare, in quanto il giudice ha posto a fondamento del diniego dell'attenuante invocata sia la molteplicità e la gravità dei precedenti penali del ricorrente, sia la mancanza di qualsiasi giustificazione, da parte dello stesso, del possesso delle armi.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di 'diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRE IDENTE t LI, DEPOSiTATA IN CAN LEP1A