Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto, con atto unitario, ricorsi per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/04/1966 RUSSO MASSIMO nato a NAPOLI il 01/02/1981 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto, con atto unitario, ricorsi per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.
2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
t Dichiara inammissibili ricors" e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL