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Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto, con atto unitario, ricorsi per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo cognizione del ricorso per cassazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 16/04/1966 RUSSO MASSIMO nato a NAPOLI il 01/02/1981 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto, con atto unitario, ricorsi per cassazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017.

2. Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti avverso provvedimento emesso ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso, infatti, è relativo a motivi rinunciati e diversi da quelli ammessi) 04,ref C4u. iligmr-Q11-14zé« irfobappr-3 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

t Dichiara inammissibili ricors" e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2021. IL