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Ordinanza — n. 36017/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36017/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36017/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Costa Alessandro avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 25 maggio 2011, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione, aggravata dalla recidiva reiterata e infraquinquennale, della misura di prevenzione, cui era sottoposto, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36017/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del Costa ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen. I giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dal momento che il mancato riconoscimento della recidiva e del relativo aumento di pena hanno inciso sul termine prescrizionale.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti spese per le indagini altri reati ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il difensore del Costa ha depositato ulteriore memoria ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALESSANDRO nato a ROMA il 11/04/1973 avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Costa Alessandro avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 25 maggio 2011, con la quale il predetto era stato condannato per la violazione, aggravata dalla recidiva reiterata e infraquinquennale, della misura di prevenzione, cui era sottoposto, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma.

2. Il difensore del Costa ha proposto ricorso per cassazione in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen. I giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dal momento che il mancato riconoscimento della recidiva e del relativo aumento di pena hanno inciso sul termine prescrizionale.

3. Il difensore del Costa ha depositato ulteriore memoria ex art. 611 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato, pur tenendo conto della memoria difensiva. Il ricorrente invoca la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sulla cui maturazione asserisce abbia inciso la mancata applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale. La valutazione espressa dal ricorrente, però, è errata, in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i giudici di merito hanno preso in considerazione la contestata recidiva nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

Ne consegue che il termine prescrizionale non è ancora maturato e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2