Ordinanza — n. 36016/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, in quanto del tutto sprovvisto di concreta specificità e pertinenza censoria e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle censure. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha fissato, in materia di trattamento sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È stato spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui essa venga irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha fissato, in materia di trattamento sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È stato spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui essa venga irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UNITARIO OTTAVIO nato a CASTELVETRANO il 25/03/1968 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo rigettava l'impugnazione proposta nell'interesse di Unitario Ottavio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 18 dicembre 2017, con la quale il predetto era stato condannato per l'omesso versamento della cauzione connessa alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era stato sottoposto. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto sprovvisto di concreta specificità e pertinenza censoria e privo dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle censure. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha fissato, in materia di trattamento sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È stato spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui essa venga irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). 1.3. Nel caso ora in esame, il giudice di appello, con argomentazioni logicamente ineccepibili, ha affermato che è onere dell'imputato allegare gli elementi dai quali ricavare l'inesigibilità dell'obbligo di pagamento della cauzione e che, nel caso di specie, non essendo stato documentato nulla circa l'incapacità reddituale dell'Unitario, la pena risulta conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen. In ragione, poi, dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, correttamente è stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 fe