Ordinanza — n. 36014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello di Venezia confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso del 12 aprile 2019, con il quale Major Euclide e Garbin Jody erano stati condannati per reati di furto, porto abusivo di armi in luogo pubblico, danneggiamento seguito da incendio e altri reati commessi dai predetti in concorso fra loro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Garbin Jody ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAJOR EUCLIDE nato a SAN DONA DI PIAVE il 31/08/1981 GARBIN JODY nato a VENEZIA il 12/10/1987 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di appello di Venezia confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso del 12 aprile 2019, con il quale Major Euclide e Garbin Jody erano stati condannati per reati di furto, porto abusivo di armi in luogo pubblico, danneggiamento seguito da incendio e altri reati commessi dai predetti in concorso fra loro.
2. Il difensore di Major Euclide ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
3. Il difensore di Garbin Jody ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio CONSIDERATO IN DIRITTI) 1. I ricorsi sono manifestamente infondati, perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha fissato, in materia di trattamento sanzionatorio, alcuni principi che è opportuno richiamare. È stato spiegato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione gravante sul giudice di merito circa la determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). È stato anche chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n.33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;
Sez, 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691). 1.2. Nel caso ora in esame, in riferimento al tratamento sanzionatorio per il Major, il giudice di appello, con argomentazioni logiche e prive di incongruenze, ha affermato che la pena è conforme ai criteri di cui all'art. 133, cod. pen., in ragione della gravità dei fatti di reato commessi e della capacità a delinquere dell'imputato. La condotta successiva al reato e l'ammissione degli addebiti, a fronte di un solido quadro probatorio, pertanto, non sono stati ritenuti idonei a incidere sul giudizio di pericolosità sociale del Major. 1.3.
Per quanto riguarda il Garbin, il giudice di appello ha posto in luce che il periodo di detenzione intercorso tra í reati oggetto del procedimento de quo e quelli già oggetto di condanne definitive non ha sortito alcun effetto di deterrenza, e che, dunque, la gravità dei reati e la capacità a delinquere dell'imputato impediscono un'ulteriore riduzione della pena, già contenuta con riguardo sia al reato base sia ai reati satellite. 1.4. La motivazione del provvedimento impugnato è coerente e immune da vizi logici sotto tutti i profili rilevanti della causa.
Il giudice di merito non è incorso nei vizi lamentati e ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni alla base della decisione. Di contro, gli atti di ricorso si risolvono, in realtà, in richieste di riesame nel merito. Tale riesame è precluso in sede di indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, ove solo può essere appurato se la struttura razionale del provvedimento impugnato abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentatíva e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del compendio probatorio acquisito, come nel caso concreto ora in valutazione.
2. In conclusione, í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 202