Ordinanza — n. 36013/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado con la quale Domenico Milella era stato condannato per reati in materia di armi e altro, riduceva la pena inflitta a tre anni, sei mesi di reclusione ed euro seimilaquattrocento di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36013/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta la mancata esclusione della recidiva; la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416.bis.1., terzo comma, cod. pen., per la collaborazione prestata; la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato, inoltre, ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: MILELLA DOMENICO nato a BARI il 24/08/1980 E sul ricorso proposto da: MILELLA DOMENICO nato a BARI IL 24/08/190 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado con la quale Domenico Milella era stato condannato per reati in materia di armi e altro, riduceva la pena inflitta a tre anni, sei mesi di reclusione ed euro seimilaquattrocento di multa.
2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che la pena inflitta è eccessiva.
3. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta la mancata esclusione della recidiva; la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416.bis.1., terzo comma, cod. pen., per la collaborazione prestata; la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore dell'imputato, inoltre, ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le impugnazioni sono entrambe inammissibili. Le censure sulla quantificazione della pena non sono consentite in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; il motivo proposto nell'interesse dell'imputato con riguardo all'attenuante speciale di cui all'art. 416.bis.1., terzo comma, cod. pen., non risulta proposto in modo specifico nel giudizio di appello e, quindi, è inammissibile anche per il suo carattere di novità; i motivi proposti nell'interesse dell'imputato con riguardo alla recidiva e alle generiche sono generici. 1.1.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410); inoltre, è stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di essi si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n'. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959;
Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691).1.2. Nel caso ora in esame, deve notarsi, per un verso, che il giudice di appello, nel ridurre il trattamento sanzionatorio inflitto al Milella, senza negare la recidiva e senza riconoscere le generiche, ha dimostrato, sia pure implicitamente, di condividere pienamente le ragioni che avevano condotto a tali scelte il giudice di primo grado; deve notarsi, per altro verso, che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato su tali aspetti è generico, perché lamenta la mancanza di motivazione ma non espone specifiche ragioni dimostrative della sussistenza delle condizioni per la riforma della sentenza di primo grado su tali profili.
2. In conclusione, i ricorsi devono essere entrambi dichiarati inammissibili. Ai sensi clell'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale ezto (10/153140i presso la Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, 4 febb