Ordinanza — n. 36010/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Falco Mimmo per i reati di detenzione e porto illegali di parte di arma comune da sparo e di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto afferenti al trattamento punitivo. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato infatti chiarito che non si impone siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento ,(Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCO MIMMO nato a FOGGIA il 05/03/1984 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato Falco Mimmo per i reati di detenzione e porto illegali di parte di arma comune da sparo e di ricettazione.
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto afferenti al trattamento punitivo. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato infatti chiarito che non si impone siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento ,(Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 25/01/2005, Alba ed altri, Rv. 230691).
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati, in quanto in motivazione sono state esposte, in modo esaustivo e privo di aporie logiche, le ragioni a fondamento del rigetto delle richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; fra tali ragioni, in particolare: l'irrilevanza della confessione resa dall'imputato, atteso che la sua colpevolezza era stata già dimostrata tramite altre risultanze probatorie; la gravità della condotta commessa, espressiva di elevata pericolosità; il fatto che i delitti sono stati commessi nonostante la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i